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Una PA davvero digitale entro il 2012?

Una PA davvero digitale entro il 2012?

Lo schema di modifica del CAD appena approvato in CdM, con qualche auspicata modifica, rende più vicino questo traguardo!

di Andrea Lisi e Luigi Foglia (Digital&Law Department Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it)

 

Durante il Consiglio dei Ministri del 19 febbraio scorso il Governo ha approvato lo schema di modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Lo schema, proposto dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione e approvato dopo una lunga serie di revisioni, fa seguito alla delega contenuta nell'art. 33 della Legge n. 69 del 2009 con cui il Parlamento ha delegato al Governo la complessa operazione di modifica del CAD. La delega esprime un elenco di principi e criteri direttivi da seguire nel delicato compito di modifica di un Codice relativamente recente e tra i più avanzati del panorama legislativo internazionale.

Il decreto è sicuramente un buon lavoro, frutto di innegabile impegno e molte sono le novità positive; purtroppo è presente anche qualche “svista” che, se non opportunamente corretta, rischia di veder arretrare lo sviluppo dell'innovazione digitale nel nostro paese. Il testo, fortunatamente, non è ancora definitivo: nei vari passaggi che dovrà affrontare (Garante,  Conferenza permanente, Commissioni parlamentari, indi tornare al CdM per l'approvazione definitiva) si spera che vengano “aggiustate” alcune norme che rischiano di paralizzare i processi di digitalizzazione documentale e conservazione sostitutiva nei vari settori amministrativo, sanitario, contabile, fiscale e del lavoro.

Tra le prime modifiche disposte dal Decreto troviamo l'obbligo per la PA di consentire ai cittadini di eseguire i pagamenti in suo favore con carte di credito, di debito, prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile (art. 5) e l'individuazione di un canale di comunicazione esclusivo tra le PA e le imprese che dovranno scambiarsi richieste, informazioni e dati esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Art. 5-bis).

Sempre in tema di rapporti tra PA e cittadini, diventa possibile inviare istanze e dichiarazioni alle PA per via telematica anche senza firma digitale, mediante l'uso della posta elettronica certificata (art.6); inoltre, le PA non potranno più richiedere l’uso di moduli e formulari specifici a meno che non siano stati pubblicati online (art. 57, comma 2).

Vengono, poi, individuati meccanismi volti a valutare gli effettivi risparmi ottenuti dalla PA mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie stabilendo che tali risparmi vengano riutilizzati per i 2/3 ai fini del finanziamento di nuovi progetti di innovazione tecnologica  (art 15 comma 2-ter) e per la restante parte siano utilizzati come fondi per premiare il personale direttamente coinvolto nei processi di innovazione; come contraltare vengono individuate anche sanzioni per i dirigenti che non ottemperino agli obblighi previsti dal Codice.

Nel testo del Decreto, accanto ai vari compiti di coordinamento, verifica e controllo, già affidati al CNIPA (ora DigitPA) troviamo finalmente anche la possibilità di irrogare sanzioni nei confronti dei Certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata (art. 32-bis), qualora non garantiscano il corretto funzionamento e la continuità del servizio.

Interessanti novità arrivano anche dal fronte degli applicativi in uso alla PA: è infatti previsto un censimento, gestito da DigitPA, delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle PA disponendone il riuso ai sensi dell'art. 69 del Codice. A tal fine viene imposto alle PA di prevedere la realizzazione (in proprio o delegata a privati) di applicazioni modulari e inter-operabili così da permetterne più facile riuso (art. 68).

Sempre nell'ottica del miglioramento della propria efficienza grazie alle nuove tecnologie, è inserito anche l'obbligo di utilizzare procedure informatiche nelle comunicazioni tra le PA, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi; è previsto anche l'obbligo, per le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, di predisporre convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate (art. 58, comma 2). Al fine di garantire la sicurezza di tali informazioni, le PA centrali dovranno individuare un unico ufficio dirigenziale generale al quale spetterà il compito di incentivare iniziative di indirizzo, pianificazione, monitoraggio e coordinamento (affidato a DigitPA) della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche relativamente al sistema pubblico di connettività (art. 17 comma 1, lett c) e comma 1-ter).

Per quanto riguarda la sicurezza è stato compiuto un grosso passo in avanti prevedendo che ogni PA disponga di un Piano di continuità operativa e di un Piano di disaster recovery mutuando concetti e terminologie che, attualmente, ritroviamo solo nella disciplina di vigilanza del settore Bancario (art. 50-bis).

Anche in tema di documento informatico e di dematerializzazione si registrano molte novità. La delega iniziale richiedeva al Governo di modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della PA, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali: non tutte le novità purtroppo semplificano, anzi rendono molto più complesso l’operato del Responsabile della conservazione digitale dei documenti e, come sottolineato in altri articoli[1], si rischia di portare “l’amministrazione digitale italiana verso una incredibile e paradossale burocrazia documentale informatica”.

Per questo motivo l'associazione Anorc ha presentato un propria proposta di revisione del testo di modifica del CAD che è liberamente consultabile sul sito dell'associazione (www.anorc.it) e che ha ricevuto il sostegno di numerose associazioni di categoria.

Comunque, anche in tema di documento informatico, si deve registrare qualche buona novità. Il comma 5 dell'art. 23-ter, ad esempio, prevederà l'apposizione a stampa, sui documenti formati dalla PA, di un contrassegno generato elettronicamente, tale da consentire la verifica della conformità del documento cartaceo all'originale informatico. In questo modo si “allevierà” il passaggio da una gestione cartacea dei documenti ad una totalmente elettronica, permettendo di imporre il cambiamento alla PA senza imporlo immediatamente anche ai cittadini, che potranno, comunque, ottenere un documento cartaceo “in grado di provare da sé la propria conformità all'originale” e non una semplice riproduzione.

Infine, nel testo approvato troviamo la proroga della validità della marca temporale da dieci a venti anni (art. 33, comma 1) e una vera e propria semplificazione nell'uso delle firme con procedura automatica (art.35 comma 3) che potranno essere validamente apposte con il solo, preventivo assenso da parte del Titolare del certificato di firma, all'utilizzo di tali procedure.

Uno schema di modifica, quindi, di indubbio valore e che, se venissero prese in considerazione alcune proposte di revisione, potrebbe dare una svolta al processo di digitalizzazione e di innovazione tecnologica per la PA; uno schema che potrebbe così avvicinare il traguardo di una PA completamente digitale entro il 2012!



[1] Si consiglia la lettura dell’articolo “Approvate le modifiche al Codice dell’amministrazione digitale: ma il testo non è ancora definitivo (per fortuna!)”, di A. Lisi, pubblicato su Forum PA alla pagina http://saperi.forumpa.it/story/42189/approvate-le-modifiche-al-codice-dell-amministrazione-digitale-ma-il-testo-non-e-ancora.

15/03/2010


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